Statuto
Allegato A al Rep. n.2533/17 69
Art. 1
L’ Ente Nazionale “Giovanni Boccaccio” con sede in Certaldo Alta nella Casa di Giovanni Boccaccio, eretto in Ente morale con atto pubblico 29 novembre 1957, n° di repertorio 7811, dotato di statuto approvato il 21 maggio 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica n° 1154 e iscritto nel registro delle ONLUS con protocollo nr. 1/22.09.2005, non ha scopi di lucro e persegue i seguenti fini:
a. Promuovere in ogni forma, dare impulso e sviluppo agli studi scientifici su Giovanni Boccaccio, la sua opera, il suo tempo, la sua fortuna
b. Alimentare la biblioteca delle opere di Giovanni Boccaccio e dei relativi studi
c. Favorire l’operosità dei giovani studiosi
d. Promuovere la circolazione scientifica e la divulgazione dei risultati della ricerca su Giovanni Boccaccio nelle forme che si riterranno opportune
e. Concorrere all’opera di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Certaldo Alta, con particolare riferimento a Casa Boccaccio
Art. 2
Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni materiali, immateriali, crediti e valori numerari depurato dei debiti eventualmente esistenti (quali, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, TFR, fornitori, creditori).
A puro titolo esemplificativo ma non esaustivo i beni materiali del patrimonio consistono in:
- Archivio
- Biblioteca
- Arredi della Casa di Boccaccio
- Macchine e materiali per ufficio
- Dispositivi audio-video
Art. 3
Le entrate dell’Ente sono costituite da:
a. dalle rendite patrimoniali;
b. dagli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
c. dai proventi di ogni sua attività
Art. 4
Organi dell’Ente sono:
a. il Presidente
b. il Consiglio Direttivo
c. il Consiglio Scientifico
d. il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 5
L’Ente è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo costituito da sette membri compreso il Presidente, ossia:
a. un rappresentante nominato dal Prefetto di Firenze;
b. un rappresentante della Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali indicato dalla Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali e nominato dal Ministero (Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, da ora MiBACT);
c. un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (MiBACT);
d. il Sindaco del Comune di Certaldo o l’Assessore alla Cultura da lui delegato
e. un rappresentante dell’Università degli Studi di Firenze;
f. due rappresentanti del Consiglio Scientifico
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Segretario e Tesoriere possono essere la stessa persona. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è comunicata al MiBACT.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e Scientifico firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Ente. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’Ente di cui firma gli atti.
Il Presidente ha la possibilità di nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, che collabori nella gestione e lo sostituisca in caso di necessità.
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, curando che siano firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Consiglio Direttivo osservando le norme regolamentari e legislative in vigore e tenendo in perfetta regola i libri contabili. Collabora alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch’esso all’esame e all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria due volte all’anno e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti ad eccezione di quanto stabilito nel successivo art. 12.
Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque componenti del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
La partecipazione alle adunanze può avvenire di persona o tramite collegamento audiovideo.
I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente.
La carica del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.
Art. 7
Spetta al Consiglio Direttivo:
a. vigilare sull’osservanza dello Statuto
b. deliberare le eventuali proposte di modifiche allo Statuto stesso e di scioglimento dell’Ente;
c. compilare i bilanci preventivi e i costi consuntivi;
d. adottare tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell’Ente;
e. autorizzare il Presidente a stare in giudizio.
Art. 8
Il Presidente in caso di urgenza prende deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo chiedere la ratifica alla prima riunione.
In casi di assenza ed impedimento, il Presidente è sostituto dal Vice Presidente.
Art. 9
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti a un Collegio di Revisori dei conti composto di due membri effettivi e di uno supplente designati dal MiBACT. I revisori dei conti esplicano il loro mandato anche lavorando mediante collegamento telematico, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente.
Art. 10
Il Consiglio Scientifico si compone di massimo 10 membri individuati dal Consiglio Direttivo tra studiosi qualificati.
I membri del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato.
I componenti del Consiglio eleggono due loro rappresentanti nel Consiglio Direttivo.
Dietro invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo ed esperti esterni.
Art. 11
I beni dell’Ente sono descritti in un inventario. Il servizio di cassa dell’Ente è affidato ad una Cassa di Risparmio od a un Istituto di credito al quale è pure affidata la custodia di eventuali titoli di Stato.
Art. 12
Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto sono adottate con la presenza di almeno sei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente ed a maggioranza degli intervenuti.
La partecipazione alla adunanza può avvenire di persona o tramite collegamento audiovideo.
Art. 13
Non oltre il 15 del mese di maggio di ogni anno, il Presidente trasmette al MiBACT una relazione sull’attività svolta dall’Ente nell’anno precedente.
Art. 14
Mediante apposito regolamento, che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, devono essere stabilite le norme per il funzionamento dei servizi dell’Ente.
Art. 15
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Ente sarà destinato ad accademie, istituzioni, associazioni o enti senza fine di lucro che abbiano analoghe finalità culturali.